[1]La facolta' concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438. La facolta' deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1974, n. 384.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 aprile 1964

[4]SEGNI

[5]MORO - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 27 maggio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-04-26;313~artunico · fonte del testo

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