Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, i termini da questa ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' sostituito dal seguente: "Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara' fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata"". La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 28 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;50~art1 · fonte del testo

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