Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali". Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "materie giuridiche." sono aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;". Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente: "cbis) i notai anche in pensione.". Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "hbis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.". Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: " 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento ((di anzianita' o vecchiaia)), ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo ((nei quindici anni)) successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.". Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato. ((7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: "4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie")) ((7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: " 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni")) Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.". Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite ((dalla presente legge)), e' autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.". Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto ((o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente,)) nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio. 2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresi' rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, ((parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilita' di cui al precedente periodo))." Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.". Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: "reddito" sono inserite le seguenti: "da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o". Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,". Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.

Testo vigente dal 22 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1998 al 22 novembre 1998. 38 parole tolte, 123 parole aggiunte in 4 capoversi.

… 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di tolto: vecchiaia o anzianita' aggiunto: anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei tolto: cinque aggiunto: quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.". Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato. aggiunto: 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio tolto: l997 aggiunto: 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: "4. Costituisce titolo di preferenza aggiunto: gradata per la nominatolto: , nell'ordine:

tolto: a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarietolto: ;

tolto: b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attivita' notarile;

tolto: c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato.".aggiunto: " 7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: " 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni" Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' … dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite tolto: dal presente decreto aggiunto: dalla presente legge, e' autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 … dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto aggiunto: o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono … altresi' rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti tolto: dei quali hanno conosciuto in qualita' ai giudici.". aggiunto: in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilita' di cui al precedente periodo." Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-09-21;328~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari