La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

  • a)gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo ((o iscritti negli albi speciali));
  • b)gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
  • c)i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. ((, laureati in giurisprudenza)).
  • c-bis)i notai anche in pensione. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."

Testo vigente dal 22 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998. 15 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo aggiunto: o iscritti negli albi speciali;

c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridicheaggiunto: ., laureati in giurisprudenza.

aggiunto: c-bis) i notai anche in pensione. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art1 · fonte del testo

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