Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1965

Altra decisione · depositata il 12/11/1965 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, del R.D.L.5 marzo 1942, n. 186, promosso con ordinanza emessa il

20 giugno 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e

indirette di Ascoli Piceno sul ricorso di Costantini Oscar contro

l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 149 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per l'Amministrazione delle finanze dello Stato;

Ritenuto che la Commissione provinciale delle imposte dirette e

indirette di Ascoli Piceno ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 5 marzo 1942, n.

186, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che si è costituita l'Amministrazione delle finanze dello Stato, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il

4 agosto 1964;

che recentemente è stata emanata la legge 5 luglio 1965, n. 798,

la quale modifica, fra l'altro, la legge 25 febbraio 1963, n. 289,

riguardante la previdenza e assistenza forense, imponendo la

corresponsione di un contributo da parte dei procuratori o degli

avvocati che esercitano il proprio ministero presso vari organi ivi

menzionati, fra i quali la Corte costituzionale (art. 2), nonché un

contributo per le sentenze della Corte costituzionale (art. 3),

mediante l'applicazione di marche a cura della cancelleria ed a carico

di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese;

Considerato che si presenta come pregiudiziale alla pronuncia

nell'attuale giudizio la questione se le disposizioni or citate siano

in tutto o in parte legittime in riferimento al principio

costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento

davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137

della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1,

e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;

che la risoluzione di tale questione appare come necessaria, in

quanto strumentale, ai fini della definizione della causa in questa

sede, giacché occorre stabilire se gli adempimenti imposti dalle

disposizioni richiamate producano effetti sullo svolgimento delle

funzioni della Corte;

che la Corte ha ritenuto che si possa sollevare in via incidentale,

anche di ufficio, in un giudizio per conflitto di attribuzione la

questione della legittimità costituzionale delle disposizioni

legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto

(ordinanze 5 aprile 1960, n. 22, e 10 novembre 1961, n. 57). E le

ragioni che giustificano tale principio nei giudizi per conflitto di

attribuzione valgono pure rispetto ad ogni altro procedimento davanti

alla Corte, potendosi presentare anche in tali altri giudizi la

necessità di risolvere una questione di legittimità costituzionale

pregiudiziale alla definizione della questione principale in questa

sede, come strumentale alla decisione;

che la questione non appare manifestamente infondata;

che sussistono ragioni di urgenza, poiché la questione sollevata

con la presente ordinanza si riflette sulla generalità dei giudizi di

questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3,

secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche

alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289,

riguardanti la previdenza e assistenza forense, nella parte in cui

vengono menzionati i procedimenti davanti alla Corte costituzionale e

le sentenze della stessa Corte, in riferimento al principio

costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento

davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137

della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1,

e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;

ordina il rinvio del presente giudizio da trattarsi congiuntamente

con la questione di legittimità costituzionale di cui al numero

precedente;

ordina che a cura della cancelleria di questa Corte la presente

ordinanza sia notificata alla parte costituitasi nel giudizio in questa

sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento; e sia pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

assegna alla parte il termine di dieci giorni decorrenti dalla

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di

legittimità costituzionale di cui al n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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