Corte costituzionale

Ordinanza n. 542/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7,

della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della

magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto

19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della

giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180

(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promosso

con ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale militare di Torino nel procedimento penale

a carico di A. A., iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

militare di Torino, con ordinanza emessa il 23 novembre 1999, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del

Consiglio della magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma,

del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni

all'ordinamento della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge

7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare

di pace), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo

comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della

Costituzione;

che il giudice rimettente, premesso di dover decidere in

ordine ad una richiesta di decreto penale di condanna, dichiara di

dubitare "della propria legittimazione giurisdizionale cioè, della

propria potestà di decidere con provvedimento di esercizio di

giurisdizione", in ragione delle norme impugnate, da cui deriverebbe

la sua illegittima costituzione e la carenza di adeguate garanzie in

ordine all'esercizio della potestà giurisdizionale;

che, a suo avviso, le norme impugnate, prevedendo una

magistratura militare separata da quella ordinaria, contrasterebbero

con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dal quale non si

evincerebbe alcun elemento idoneo a radicare il convincimento che i

tribunali militari debbano essere composti da magistrati militari,

anziché ordinari, ma soltanto la volontà di consentire la

sopravvivenza dei tribunali militari in tempo di pace, quale

giurisdizione "eccezionalissima", limitata sia oggettivamente che

soggettivamente;

che l'art. 7, secondo comma, del regio decreto n. 2316 del

1923 e l'art. 1 della legge n. 561 del 1988, ponendo la magistratura

militare alle dipendenze del Ministro della difesa, anche sotto il

profilo disciplinare, determinerebbero una effettiva caduta di

indipendenza della stessa e un'elisione delle garanzie che dovrebbero

tutelarla ai fini dell'imparziale esercizio della giurisdizione, in

violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107

della Costituzione, non essendo tollerabile che dell'azione

disciplinare sia titolare il responsabile del dicastero su cui si

esercita la giurisdizione, anche perché, ad avviso del giudice

rimettente, tale dicastero sarebbe privo delle articolazioni

necessarie per conoscere le effettive modalità di esercizio della

giurisdizione;

che, inoltre, l'inquadramento dei magistrati militari nel

personale civile della difesa comporterebbe l'inesistenza di

qualsiasi controllo del Consiglio della magistratura militare in

ordine all'attività ed all'attribuzione di competenze, dovendo i

provvedimenti di nomina e di assegnazione di funzioni e di sedi

essere richiesti al Ministro della difesa, anziché al Ministro della

giustizia, come discenderebbe dall'equiparazione dei magistrati

militari a quelli ordinari, prevista dall'art. 1 della legge n. 180

del 1981;

che, in virtù di tale equiparazione, l'art. 1 della legge

n. 561 del 1988 contrasterebbe anche con l'art. 107 della

Costituzione, non potendo il legislatore ordinario derogare alle

norme che attribuiscono al Consiglio superiore della magistratura le

garanzie circa l'assegnazione, la nomina e l'inamovibilità dei

magistrati;

che, in subordine, il giudice rimettente censura le medesime

norme per violazione dell'art. 108, secondo comma, della

Costituzione, in quanto introdurrebbero un sistema di provvedimenti

riguardanti lo status dei magistrati militari facenti capo al

Ministro della difesa, responsabile del dicastero oggetto degli

accertamenti penali;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l'infondatezza

della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

militare di Torino ha ad oggetto l'art. 2 della legge n. 180 del

1981, il quale prevede che i tribunali militari sono formati da

magistrati militari, nonché l'art. 7, secondo comma, del regio

decreto n. 2316 del 1923, che pone la magistratura militare alle

dipendenze del Ministero della difesa, e l'art. 1, commi 3 e 7, della

legge n. 561 del 1988, che assegna al Consiglio della magistratura

militare le medesime attribuzioni spettanti al Consiglio superiore

della magistratura nei confronti dei magistrati ordinari, disponendo

che l'azione disciplinare è esercitata dal Ministro della difesa;

che l'esistenza di una magistratura militare distinta ed

autonoma dalla magistratura ordinaria, ed assoggettata ad una

specifica disciplina ordinamentale, non contrasta con l'art. 103,

terzo comma, della Costituzione, il quale configura i tribunali

militari in tempo di pace come giurisdizione speciale,

caratterizzata, al pari delle altre previste dai primi due commi

dell'art. 103, non solo da una competenza rigorosamente circoscritta,

nella specie avente ad oggetto i reati militari commessi da

appartenenti alle Forze armate (cfr. sentenza n. 429 del 1992), ma

anche da un'articolazione organizzativa differenziata, non

riconducibile a quella della magistratura ordinaria (cfr. sentenze

n. 52 del 1998, n. 71 del 1995);

che tale differenziazione organizzativa non pregiudica di per

sé il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e non

contrasta quindi con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione,

in quanto gli artt. 102 e 103 espressamente riconoscono l'esistenza

di modi diversi di esercizio di tale funzione, identificabili nella

magistratura ordinaria e nelle altre magistrature, le quali, in

coerenza con tali aspetti differenziati, conservano peculiarità di

ordinamento quanto alla rispettiva organizzazione ed alle relative

garanzie costituzionali (cfr. sentenze n. 278 del 1987, n. 1 del

1978);

che non è pertinente il richiamo agli artt. 104, primo

comma, e 107 della Costituzione, i quali riguardano esclusivamente la

magistratura ordinaria, in quanto le garanzie di indipendenza dei

giudici delle giurisdizioni speciali sono stabilite con legge

ordinaria, a norma dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione

(cfr. sentenze n. 266 del 1988, n. 67 del 1984);

che le censure sollevate dal giudice rimettente non risultano

fondate neppure in riferimento a quest'ultima disposizione, invocata

in via subordinata, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte

nell'ordinamento giudiziario militare di pace dalla legge n. 180 del

1981 e dalla legge n. 561 del 1988, le garanzie di indipendenza dei

magistrati militari sono assimilate a quelle previste per i

magistrati ordinari (cfr. sentenze n. 392 del 2000, n. 52 del 1998,

n. 71 del 1995);

che, in particolare, non può considerarsi lesiva

dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione

dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo status dei

magistrati al Ministro della difesa, anziché al Ministro della

giustizia, tenuto conto da un lato che i compiti di quest'ultimo si

riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria (cfr.

ordinanza n. 262 del 1993), dall'altro lato che l'art. 1, comma 3,

della legge n. 561 del 1988 assegna al Consiglio della magistratura

militare le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore

della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i provvedimenti

disciplinari (cfr. sentenza n. 52 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge

30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della

magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto

19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della

giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180

(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata,

in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104,

primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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