Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza

emessa il 10 giugno 1988 dal Procuratore militare della Repubblica di

Cagliari nel procedimento penale a carico di Calvanese Luciano,

iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 10 giugno 1988 il Procuratore militare

della Repubblica di Cagliari, nel corso di un'istruttoria sommaria,

ha sollevato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e

5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace) nella parte in cui

consentono che un magistrato militare con funzioni di pubblico

ministero possa iniziare ed esercitare l'azione penale e privare

l'imputato della libertà personale pur essendo privo, a causa della

mancata istituzione dell'organo d'autogoverno della magistratura

militare, della garanzia d'indipendenza che gli dovrebbe essere

assicurata per legge;

che, in particolare, il Procuratore militare remittente -

ricordato che analoga questione di legittimità costituzionale, già

sollevata in altri procedimenti, è stata dichiarata manifestamente

infondata dal Tribunale militare di Cagliari ed irrilevante dalla

Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona - ha

osservato:

1) che, a suo parere, la sentenza n. 266 del 1988 di questa

Corte ha accertato che i magistrati militari sono rimasti privi delle

garanzie d'indipendenza richieste dalla Costituzione;

2) che, alla stregua di questa interpretazione della suddetta

sentenza, è da ravvisarsi l'illegittimità costituzionale delle

norme impugnate, nella parte in cui consentono che possano continuare

a svolgere attività giurisdizionale organi privi della garanzia

d'indipendenza;

3) che, invero, non potrebbe ritenersi che i magistrati

militari, dichiarati dalla precitata sentenza privi delle garanzie

d'indipendenza, siano invece indipendenti sol perché in fatto non

dipendono da nessuno;

4) che, infine, nemmeno potrebbe replicarsi che al legislatore

debba essere concesso un tempo ragionevole e congruo per istituire un

organo d'autogoverno della magistratura militare, avendo la predetta

sentenza ritenuto non più tollerabile che, a quasi sette anni

dall'entrata in vigore della legge n. 180 del 1981, non sia stata

data completa attuazione all'art. 108 Cost.;

Considerato che il pubblico ministero, in quanto privo di poteri

decisori (e, in particolare, del potere d'emettere provvedimenti

restrittivi della libertà personale) non è legittimato a promuovere

giudizi di legittimità costituzionale (cfr. sentenze di questa Corte

nn. 40, 41 e 42 del 1963 ed ordinanze n. 186 del 1971, n. 5 del 1979

e n. 163 del 1981);

che, pertanto, la proposta questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto

di legittimazione del procuratore militare della Repubblica a

sollevarla;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, ultimo

comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace) in riferimento all'art. 108, secondo

comma, Cost., sollevata dal Procuratore militare della Repubblica di

Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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