Art. 75 — Disposizioni relative ai minorenni

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Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto. In tal caso la liberta' controllata e' eseguita con le modalita' stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68, e 69 sono svolte dallo ufficio di servizio sociale per minorenni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art75 · fonte del testo

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