Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 152legge 689/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2,

del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa il 2

giugno 1982 dal Tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico

di Sannio Sebastiano, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno

1983;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 1982 (n. 505 reg. ord. del

1982) il Tribunale di Oristano, investito dell'appello proposto, per

mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, da Sebastiano Sannio

contro la sentenza dibattimentale del Pretore di Macomer 18 dicembre

1980 - con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei

confronti del Sannio in ordine al reato di cui all'art. 17 lett. a)

legge n. 10 del 1977, così modificata la rubrica, per essere il reato

estinto per prescrizione - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 31 (recte 3) e 24 Cost.,

dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello

dell'imputato contro la sentenza dibattimentale del Pretore che lo

dichiara prosciolto per prescrizione a seguito di definizione giuridica

del fatto diversa da quella enunciata nel decreto di citazione;

che nell'ordinanza di rimessione sono richiamate: a) le sentenze di

questa Corte nn. 70 del 1975 e 73 del 1978, con le quali è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p.

(sent. n. 70 del 1975) e dell'art. 513, n. 2, c.p.p. (sent. n. 73 del

1978), nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato contro la

sentenza dibattimentale applicativa dell'amnistia a seguito di

comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti; b) la sentenza di

questa Corte n. 72 del 1979, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., e, in via

derivata, dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludono

l'appello dell'imputato contro la sentenza dibattimentale applicativa

della prescrizione a seguito della concessione di circostanze

attenuanti; c) la sentenza di questa Corte n. 53 del 1981, con la

quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

513, n. 2, c.p.p. e, in via derivata, dell'art. 512, n. 2, c.p.p.,

nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato contro la sentenza

dibattimentale applicativa dell'amnistia a seguito di definizione

giuridica del fatto diversa da quella enunciata nella ordinanza di

rinvio a giudizio o nel decreto di citazione; sul presupposto comune

che è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. la privazione per

l'imputato di un mezzo generale di difesa diretto a far valere la

violazione dell'art. 152 cpv. c.p.p. da parte di una sentenza, che,

dichiarando una causa estintiva del reato, abbia in concreto (anche

implicitamente) ritenuto il fatto sussistente, previsto dalla legge

come reato, e riferibile all'imputato;

che con recente sentenza di questa Corte n. 224 del 1983 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.

3, 24 della Cost., (oltre che in via principale dell'art. 387, comma

terzo, c.p.p., e, in via derivata, dell'art. 399, comma primo, c.p.p.)

in via derivata degli artt. 512, n. 2, c.p.p. e 513, n. 2, c.p.p. come

sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'appello

dell'imputato, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo,

c.p.p., contro la sentenza dibattimentale applicativa dell'amnistia o

della prescrizione a seguito di comparazione tra circostanze aggravanti

o attenuanti, ovvero di concessione di circostanze attenuanti, ovvero

di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel

decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

che la questione di legittimità costituzionale come sopra

sollevata è stata decisa puntualmente con la sentenza di questa Corte

n. 224 del 1983 per ultima richiamata, e va pertanto dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata, perché decisa con la sentenza

di questa Corte n. 224 del 1983, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p., sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Oristano con ordinanza 2

giugno 1982 (n. 505 reg. ord. del 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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