Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 387

cod. proc. pen. (Impugnazioni delle sentenze istruttorie di

proscioglimento) promossi con le ordinanze emesse il 13 maggio 1976

dalla Corte di cassazione, il 25 ottobre 1976 dalla Sezione istruttoria

della Corte d'appello di Roma e il 13 dicembre 1979, il 29 settembre e

il 21 maggio 1981 dalla Corte di Cassazione, rispettivamente iscritte

ai nn. 504 e 722 del registro ordinanze 1976, al n. 469 del registro

ordinanze 1980 e ai nn. 63 e 165 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 1976,

n. 10 del 1977, n. 242 del 1980 e nn. 150 e 248 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Spezzaferri Aldo e di Ippolito

Gino;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato Augusto Castaldo per Ippolito Gino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza 27 ottobre 1975 il Giudice istruttore del

Tribunale di Milano dichiarò non doversi procedere nei confronti di

Allegra Antonino - imputato del reato di cui all'art. 606 cod. pen.

per avere, quale Commissario Capo di P. S. dirigente l'Ufficio

Politico della Questura di Milano, con abuso di poteri inerenti alle

sue funzioni, proceduto all'arresto illegale dell'anarchico Pinelli

Giuseppe - perché il reato era estinto per amnistia.

Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione l'Allegra con

atto 6 novembre 1975, sollevando, preliminarmente, nei motivi

depositati il 24 novembre 1975, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. nella parte in cui

consente all'imputato la facoltà di proporre solo ricorso per

Cassazione e non anche appello avverso la sentenza istruttoria di

proscioglimento per estinzione del reato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione.

La Corte di cassazione - Sezione 5.a Penale - con ordinanza 13

maggio 1976 - ha ritenuto la suddetta questione rilevante ai fini della

decisione e non manifestamente infondata.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del

22 settembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la parte

privata.

2. - Con sentenza 24 febbraio 1975 il Giudice istruttore del

Tribunale di Roma - ritenuta sussistente l'attenuante di cui

all'art.62, n.4, cod. pen. - dichiarò non doversi procedere nei

confronti dell'avv. Aldo Spezzaferri - imputato del reato di cui agli

artt. 81, 646, 61, n. 11, cod. pen.- per essersi appropriato della

somma di circa lire 319.000, importo di cambiali riscosse in base a

mandato conferitogli, nella sua qualità di procuratore legale, dalla

creditrice Fantini Bianca - perché il reato era estinto per amnistia.

Avverso tale sentenza propose appello lo Spezzaferri, con atto 18

aprile 1975, sollevando, nei motivi depositati il 5 maggio 1975, la

questione di legittimità costituzionale dell'art.387, comma terzo,

cod. proc. pen.- nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato

avverso la sentenza del Giudice Istruttore di proscioglimento per

amnistia in conseguenza della applicazione di circostanza attenuante -

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello

di Roma chiese la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per

la decisione della questione.

La Sezione istruttoria della suddetta Corte d'appello, con

ordinanza 25 ottobre 1976, su conforme richiesta del Procuratore

Generale, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale

sollevata dall'imputato rilevante ai fini della decisione e non

manifestamente infondata.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del

12 gennaio 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituita la parte privata, Spezzaferri Aldo, con deduzioni

depositate il 27 novembre 1976, con le quali ha chiesto che sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo,

cod. proc. pen.

3. - Con sentenza 3 ottobre 1979 il Giudice istruttore del

Tribunale di Cassino dichiarò non doversi procedere contro Sole Nicola

e Sole Giuseppe - imputati del reato di cui agli artt. 110 e 610 cod.

pen. per avere impedito all'avv. Carlo Majello, comproprietario, di

accedere alla tomba di famiglia - in ordine al reato di cui all'art.

393 cod. pen., così modificata l'imputazione originaria, perché il

reato era estinto per amnistia.

Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione i due

imputati, sostenendo che non sussistevano gli estremi del reato di cui

all'art. 393 cod. pen.

Con ordinanza 29 settembre 1981 la Corte di cassazione - Sezione 6.a

Penale - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 387 cod. proc. pen.- nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di appellare la sentenza del Giudice istruttore di non

doversi procedere per estinzione del reato a seguito di amnistia - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del

2 giugno 1982.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la parte

privata.

4. - Con sentenza 24 giugno 1979 il Giudice istruttore del

Tribunale di Torino dichiarò non doversi procedere nei confronti di

Motta Francesco, Dini Franco, Angeli Aurelio, Chiappa Riccardo -

dipendenti della soc. Italgas di Torino - imputati dei reati di cui

agli artt. 590, commi primo e secondo, cod. pen., e 1, 3, 5 legge 6

dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza del gas combustibile) -

perché i reati erano estinti per amnistia.

Avverso tale sentenza proposero appello gli imputati.

Con ordinanza 8 novembre 1979 la Sezione istruttoria della Corte

d'appello di Torino dichiarò inammissibile l'appello a norma dell'art.

387, comma terzo, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza proposero

ricorso per cassazione i suddetti imputati, sollevando preliminarmente

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo,

cod. proc. pen.- nella parte in cui non consente all'imputato di

proporre appello avverso la sentenza istruttoria che dichiara non

doversi procedere per estinzione del reato a seguito di amnistia - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte di cassazione - Sezione 4.a Penale - con ordinanza 21

maggio 1981, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen.,

sollevata dai ricorrenti.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248

dell'8 settembre 1982.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri e non si sono costituite le parti

private.

5. - Con sentenza 9-13 marzo 1979 il Giudice istruttore del

Tribunale di Milano dichiarò, tra l'altro, non doversi procedere nei

confronti di Ippolito Gino in ordine ai reati di cui agli artt. 81

cpv., 110, 318, p.p., cod. pen. perché estinti per prescrizione.

Avverso tale sentenza l'Ippolito propose ricorso per Cassazione.

Con ordinanza 13 dicembre 1979 la Corte di Cassazione - Sezione 6.a

Penale - ha proposto la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 387 cod. proc. pen. - nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di appellare la sentenza del Giudice istruttore che ha

dichiarato non doversi procedere perché estinto il reato per

prescrizione - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del

3 settembre 1980.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituito la parte privata, Ippolito Gino, con deduzioni

depositate il 21 maggio 1980, chiedendo che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. Considerato in diritto :

1. - I cinque giudizi sono riuniti e decisi con unica sentenza

perché hanno per oggetto questioni di legittimità costituzionale

della medesima norma, prospettate con argomenti nella maggior parte

identici ed in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.

2. - La Corte di cassazione, con le ordinanze 13 maggio 1976, 29

settembre 1981, 21 maggio 1981, e la Sezione istruttoria della Corte

d'appello di Roma, con ordinanza 25 ottobre 1976, ritengono l'art. 387

cod. proc. pen.- nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello avverso la sentenza del Giudice istruttore, che ha

dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per

amnistia - in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in

quanto priva l'imputato del diritto, conferito, invece, al Pubblico

Ministero, di impugnare, con l'appello, la sentenza istruttoria di

proscioglimento per amnistia, ove caratterizzata, come nella specie, da

un sostanziale riconoscimento di colpevolezza; e, perciò, della

possibilità di ottenere dal giudice di appello un riesame dei fatti,

ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 152, cpv., cod. proc.

pen., più ampio di quello che può compiere il giudice di

legittimità. La Corte di cassazione nelle citate ordinanze precisa

che i Giudici istruttori dei Tribunali di Milano, Cassino e Torino

hanno applicato l'amnistia dopo aver ritenuto sussistenti tutti gli

elementi costitutivi dei reati contestati e disatteso le richieste

degli imputati dirette ad ottenere il proscioglimento con formula ampia

ai sensi dell'art. 152, cpv., cod. proc. pen.

La Sezione istruttoria della Corte di appello di Roma, nella

suddetta ordinanza, non fa riferimento ad esame di merito. Tale esame

è, però, contenuto nella impugnata sentenza del Giudice istruttore

del Tribunale di Roma, che ha accertato la responsabilità

dell'imputato del reato di appropriazione indebita, e, ritenuta

sussistente l'attenuante della speciale tenuità del danno

patrimoniale, ha applicato l'amnistia.

3. - Lo stesso art. 387 cod. proc. pen. è ritenuto dalla Corte di

cassazione, con ordinanza 13 dicembre 1979, in contrasto con gli artt.

3 e 24 della Costituzione in quanto priva l'imputato del diritto,

conferito, invece al Pubblico Ministero, di impugnare, con l'appello,

la sentenza istruttoria di proscioglimento per prescrizione e, perciò,

della possibilità di ottenere dal giudice di appello un riesame dei

fatti più ampio di quello che può compiere il giudice di

legittimità. La Corte di cassazione precisa che nel caso di specie il

Giudice istruttore del Tribunale di Milano ha escluso l'applicabilità

dell'art. 152, cpv., cod. proc. pen. con argomenti sfavorevoli

all'imputato.

4. - Le censure sono fondate.

Si devono, innanzitutto, precisare i limiti dei presenti giudizi di

legittimità costituzionale.

Nei cinque procedimenti penali i Giudici istruttori dei Tribunali

di Milano, Roma, Torino e Cassino, come è già stato sopra indicato,

non si erano limitati a dichiarare l'estinzione dei reati per il

sopraggiungere dell'amnistia o della prescrizione, ma avevano compiuto

una valutazione degli atti e ritenuto, esplicitamente o implicitamente,

sussistenti tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati o del

reato diverso da quello contemplato nell'originario capo di

imputazione, disattendendo le espresse richieste di alcuni degli

imputati dirette ad ottenere il proscioglimento con formula ampia, ai

sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen.

È costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in

presenza di causa di estinzione del reato, sia il giudice di merito che

quello di legittimità decidono allo stato degli atti ai fini

dell'applicabilità dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., ma,

mentre il primo può vagliare le risultanze processuali direttamente,

il secondo deve attenersi alla situazione di fatto emergente dalla

stessa sentenza impugnata, essendo vietate in quella sede indagini di

fatto.

L'art. 387 cod. proc. pen. è oggetto delle censure della Corte di

cassazione e della Sezione istruttoria della Corte di appello di Roma

perché non consente all'imputato di proporre appello avverso la

sentenza istruttoria di proscioglimento per estinzione del reato a

seguito di concessione di amnistia o del verificarsi della

prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con formula ampia

ai sensi dell'art. 152, cpv., cod. proc. pen., dopo un riesame del

fatto più ampio di quello che può compiere il giudice di

legittimità.

In questi limiti ben determinati le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. sono state circoscritte

nelle ordinanze di rinvio e devono, quindi, essere esaminate da questa

Corte.

5. - In proposito va osservato, poi, che il legislatore del 1930,

nel dettare la disciplina delle impugnazioni delle sentenze istruttorie

e dibattimentali da parte dell'imputato, seguì un sistema unitario,

ponendo gli stessi limiti all'appello contro le sentenze di

proscioglimento pronunciate in giudizio dal Pretore (art. 512, n. 2,

cod. proc. pen.) e dal Tribunale (art. 513, n. 2, cod. proc. pen.) e

contro le sentenze di proscioglimento emanate al termine della

istruzione formale (art. 387, comma terzo, cod. proc. pen.) o della

istruzione sommaria (art. 395, comma terzo, cod. proc. pen.) e dal

Pretore nei procedimenti di sua competenza (art. 399 cod. proc. pen.).

Contro le sentenze istruttorie e dibattimentali di proscioglimento

per estinzione del reato non era concesso l'appello all'imputato, che

poteva proporre solo il ricorso per Cassazione, che è, di per sé,

limitato ai motivi di legittimità, con esclusione, quindi, di riesame

del merito.

L'appello del P.M. era consentito in ogni caso.

I suddetti limiti all'appello dell'imputato avverso le sentenze

dibattimentali di proscioglimento per estinzione del reato sono stati

notevolmente circoscritti da questa Corte.

In particolare, con le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n.

72 del 1979, n. 53 del 1981, alle quali sono seguite le ordinanze n. 79

del 1979 e nn. 11 e 87 del 1980, è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen.

nelle parti in cui escludevano il diritto dell'imputato a proporre

appello contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento perché i

reati erano estinti per effetto di amnistia o di prescrizione a seguito

di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, a

seguito della concessione di circostanze attenuanti, a seguito di

definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel decreto

di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio. In tali sentenze

è stato rilevato che le norme impugnate concernevano un

proscioglimento caratterizzato da un previo riconoscimento di

colpevolezza, idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi

civili ed amministrativi, essendo necessario valutare in concreto la

condotta dell'imputato al fine di accertare se il fatto sussistesse, se

l'imputato lo avesse commesso o se fosse previsto dalla legge come

reato; e, solo sul presupposto di un giudizio affermativo di

colpevolezza, avrebbe potuto avere luogo l'altro giudizio di

comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti o di concessione

delle circostanze attenuanti ed il proscioglimento per amnistia o per

prescrizione nella ipotesi che anche questo secondo giudizio fosse

stato favorevole all'imputato. Nelle stesse sentenze, inoltre, è

stata posta in evidenza la possibilità che le sentenze dibattimentali

di proscioglimento arrecassero un pregiudizio morale e giuridico al

soggetto prosciolto, perché le norme impugnate sopprimevano

ingiustificatamente taluni modi generali d'esercizio della difesa,

negando al solo imputato il diritto di appellare la sentenza di primo

grado.

Anche le sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del

reato a seguito di amnistia o di prescrizione, che, come quelle

pronunciate dai giudici istruttori di Milano, Roma, Torino e Cassino,

escludono l'applicabilità dell'art. 152, comma secondo, cod. proc.

pen., in quanto contengono una sostanziale dichiarazione di

colpevolezza, possono arrecare agli imputati pregiudizi di ordine

morale e di ordine giuridico.

È innegabile, quindi, che l'imputato ha interesse a dolersi della

sentenza istruttoria di proscioglimento, che abbia ritenuto sussistenti

gli elementi costitutivi dei reati contestati e rigettato la sua

specifica richiesta diretta ad ottenere il proscioglimento con formula

ampia ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. o escluso

l'applicabilità di tale norma indipendentemente da quella determinata

richiesta. In tali specifici casi l'interesse dell'imputato va

riconosciuto più rilevante degli interessi di carattere collettivo e

sociale che sono soddisfatti dagli istituti dell'amnistia e della

prescrizione. Il proscioglimento per amnistia nella fase istruttoria

non comporta preclusione dell'azione civile risarcitoria e dell'azione

disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti per la sua

inefficacia di giudicato nei giudizi civili o nel procedimento

disciplinare, ma certamente non può disconoscersi l'influenza che

possano avere in tali giudizi l'accertamento e la valutazione dei fatti

effettuati in sede penale. In particolare l'art. 29, comma secondo,

r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura

prescrive l'obbligo di iniziare l'azione disciplinare nei confronti del

magistrato prosciolto con sentenza istruttoria di non doversi procedere

per estinzione del reato.

Il pregiudizio derivante all'imputato dalle sentenze istruttorie di

proscioglimento fu messo in evidenza da questa Corte con la sentenza n.

151 del 1967, dichiarativa della illegittimità costituzionale degli

artt. 376, 395, comma ultimo, e 398, comma ultimo, cod. proc. pen. per

le mancate previsioni della contestazione del fatto e

dell'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con

formula diversa da quelle che il fatto non sussiste o non è stato

commesso dall'imputato. In tale decisione si afferma che le sentenze

istruttorie di proscioglimento per loro natura sono atte a cagionare un

nocumento almeno temporaneamente irrimediabile in quanto, a differenza

delle pronunce di rinvio a giudizio, chiudono il processo. La citata

decisione aggiunge che il proscioglimento può ferire la dignità del

cittadino non dissimilmente da una pronuncia di rinvio a giudizio e che

anche la declaratoria istruttoria di estinzione del reato per

sopravvenuta amnistia produce effetti analoghi a quelli della

corrispondente pronuncia dibattimentale, senza, però, che vi sia stato

un previo accertamento di reità.

All'interesse morale dell'imputato ad ottenere la sentenza

istruttoria di proscioglimento con la formula a lui più favorevole

questa Corte ha, poi, riconosciuto rilevanza anche con la sentenza n. 5

del 1975 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.

152, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui non comprende

tra le ipotesi, in cui il Giudice istruttore, ad istruttoria ultimata,

deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito, anziché

declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in

cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato

stesso.

Analoghe considerazioni portano a ritenere, quanto al caso in esame

non giustificata la disparità di trattamento tra P.M., che ha il

diritto di proporre appello avverso le sentenze istruttorie di

proscioglimento per estinzione del reato, e l'imputato, al quale lo

stesso appello non è consentito. La norma impugnata turba il

necessario equilibrio del contraddittorio ed in tal senso viola anche

il principio del diritto di difesa.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

387, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo,

cod. proc. pen., a proporre appello avverso la sentenza del Giudice

istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per

amnistia o per prescrizione.

In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen., va dichiarata, di ufficio,

ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., in quanto

non prevede l'appello dell'imputato avverso la sentenza istruttoria di

proscioglimento per estinzione del reato per amnistia o prescrizione

pronunciata dal Pretore, ai fini e nei limiti sopra precisati.

La dichiarazione di illegittimità va anche estesa, di ufficio, ai

fini e nei limiti sopra indicati, agli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2,

cod. proc. pen., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dato che le citate

sentenze di questa Corte n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del

1979, n. 53 del 1981 hanno circoscritto l'illegittimità di tali norme

alle ipotesi di sentenze dibattimentali di primo grado di

proscioglimento, pronunciate dal Pretore e dal Tribunale, perché i

reati erano estinti per effetto di amnistia o di prescrizione, a

seguito di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed

attenuanti, a seguito di concessione di circostanze attenuanti, a

seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata

nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

L'appello - al fine esclusivo di ottenere dal giudice di secondo

grado un riesame degli atti - deve essere consentito all'imputato anche

avverso la sentenza dibattimentale del Pretore, del Tribunale e della

Corte di assise di non doversi procedere per estinzione del reato per

amnistia o prescrizione qualora in tale sentenza siano stati effettuati

un esame ed una valutazione del fatto e sia stata esclusa la

possibilità di proscioglimento nel merito con una delle formule

previste dall'art. 152, cpv., cod. proc. pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo, cod.

proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma

secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore,

che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o

prescrizione;

b) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, comma primo, cod. proc.

pen nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre

appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod.

proc. pen., avverso la sentenza del Pretore, che lo abbia prosciolto

per estinzione del reato per amnistia o prescrizione;

c) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2,

cod. proc. pen., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nelle parti in cui

escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la

sentenza del Pretore, del Tribunale e della Corte di assise che lo

abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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