Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 512

n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 7 novembre 1979 e il 7 luglio 1980 dalla

Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Corcione Carlo e Marchiori

Alessandro, iscritte ai nn. 526 e 864 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno

1980 e n. 34 dell'anno 1981;

2) due ordinanze emesse il 30 giugno e l'8 ottobre 1981 dalla Corte

di Cassazione sui ricorsi proposti da Crisi Rino e Vagaggini Rino ed

altri, iscritte al n. 806 del registro ordinanze 1981 e al n. 67 del

registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 89 e 143 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Crisi Rino;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore

Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 novembre 1979

(r.o. 526/1980), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 512 n. 2 del codice

di procedura penale, in quanto non consente la proponibilità

dell'appello avverso "la sentenza del pretore di proscioglimento per

amnistia ai sensi dell'art. 2, primo capoverso, del d.P.R. 4 agosto

1978, n. 413".

Sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, rileva il

giudice a quo che la sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito

del giudizio sulla tenuità del danno e della concedibilità o no delle

attenuanti generiche comporta una implicita affermazione di

responsabilità dell'imputato ed è, quindi, per lui pregiudizievole

non solo per la lesione alla integrità della sua personalità morale,

ma anche per gli effetti giuridici che ne conseguono nel giudizio di

danno e negli altri giudizi civili o amministrativi (artt. 27 e 28 del

codice di procedura penale). Sotto il profilo della violazione del

principio di eguaglianza, la normativa impugnata determina una

disparità di trattamento fra l'imputato prosciolto per amnistia e

l'imputato prosciolto con altre formule che presuppongono anch'esse un

accertamento di responsabilità.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 1 ottobre 1980.

Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri né vi è stata costituzione di parte privata.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 7 luglio 1980 (r.o.

864/1980), ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del codice

di procedura penale, nella parte in cui "non prevede l'appello

dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per estinzione del

reato a seguito della esclusione di una circostanza aggravante".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 4 febbraio 1981.

Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri né vi è stata costituzione di parte privata.

Con ordinanza del 30 giugno 1981 (r.o. 806/1981) la Corte di

cassazione ha sollevato, invocando gli stessi parametri costituzionali,

questione di legittimità dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello avverso la sentenza del pretore che lo ha prosciolto

per amnistia a seguito di esclusione di aggravante comportante

l'applicazione dell'amnistia stessa".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 31 marzo 1982.

Nel giudizio non vi è stato intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri, ma si è costituita una parte privata la quale

ha chiesto che la questione sia dichiarata fondata.

Sempre la Corte di cassazione, infine, con ordinanza dell'8 ottobre

1981 (r.o. 67/1982), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del

codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del tribunale,

pronunciata in primo grado, che l'abbia prosciolto per amnistia a

seguito di esclusione di una circostanza aggravante".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 maggio 1982.

Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, né vi è stata costituzione di parte privata. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della

Corte questioni strettamente connesse, alcune anzi coincidenti: da ciò

la riunione dei relativi giudizi, onde deciderli con un'unica sentenza.

2. - Le questioni, tutte sollevate dalla Corte di cassazione in un

arco di tempo compreso tra il 7 novembre 1979 e l'8 ottobre 1981,

coinvolgono "parti" specifiche degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del

codice di procedura penale nel testo allora in vigore, successivamente

sostituito dapprima ad opera degli artt. 134 e 135 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e poi ancora ad opera degli artt. 3 e 4 della

legge 31 luglio 1984, n. 400.

Più precisamente, dalla prima delle quattro ordinanze di

rimessione (r.o. 526/1980) viene messa in dubbio la legittimità

costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, nella

parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello

contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a

seguito della concessione di circostanze attenuanti; dalla terza (r.o.

806/1981) la legittimità costituzionale dello stesso art. 512 n. 2,

nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello

contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a

seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti; dalle due restanti

ordinanze (r.o. 864/1980 e 67/1982) la legittimità costituzionale

dell'art. 513 n. 2, nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del tribunale o

della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito

dell'esclusione di circostanze aggravanti.

Peraltro, poiché le differenze intercorrenti fra l'art. 512 e

l'art. 513 del codice di procedura penale riguardano soltanto l'organo

di primo grado ed il corrispondente organo di appello, le ipotesi di

proscioglimento che il complesso delle ordinanze di rimessione prende

oggettivamente in considerazione si riducono a due. Da un lato,

l'ipotesi in cui l'amnistia sia stata applicata dal giudice di primo

grado a seguito della concessione di una o più circostanze attenuanti

previste come decisive al riguardo; dall'altro, l'ipotesi in cui

l'amnistia sia stata applicata dal giudice di primo grado a seguito

dell'esclusione di una o più circostanze aggravanti ostative

all'applicazione del provvedimento di clemenza.

3. - La mancata previsione - che nel sistema processuale penale

italiano, caratterizzato dal principio di tassatività dei mezzi di

impugnazione, equivale ad esclusione della possibilità per l'imputato

di proporre appello contro sentenze di proscioglimento dei due tipi qui

considerati trova le ordinanze di rimessione concordi nel cogliere in

siffatta esclusione gli estremi idonei a ravvisare una violazione degli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione viene

prospettata non soltanto richiamando le argomentazioni poste a

fondamento dei non pochi interventi di questa Corte già sfociati in

declaratorie di illegittimità parziale degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2

del codice di procedura penale (v. le sentenze n. 70 del 1975, n. 73

del 1978, n. 72 del 1979 e n. 53 del 1981, costanti nel sottolineare

che, quando l'applicazione di una causa di estinzione del reato ha per

presupposto "un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti

negativi in altri giudizi", "il privare l'imputato di quel mezzo

generale di esercizio del diritto di difesa che è l'appello, contrasta

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione"), ma anche e soprattutto

risalendo alla strettissima analogia comunque riscontrabile tra le

ipotesi di proscioglimento ora in esame e l'ipotesi oggetto specifico

di due fra i precedenti appena ricordati (v. le sentenze n. 70 del

1975 e n. 73 del 1978, che hanno dichiarato l'illegittimità

rispettivamente dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2, nella parte in

cui ciascuno di essi "esclude il diritto dell'imputato di proporre

appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per

amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze

aggravanti ed attenuanti").

4. - Le questioni dedotte sono fondate.

Un argomento si impone con evidenza talmente immediata da rendere

superfluo l'avvalersi degli altri congiuntamente richiamati. L'analogia

tra l'ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di

comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

(ovviamente risoltosi in termini di equivalenza o, a maggior ragione,

di prevalenza delle circostanze attenuanti) e le ipotesi di

proscioglimento per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze

aggravanti o della concessione di circostanze attenuanti risulta così

stretta da non consentire, nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione,

che il problema dell'appellabilità ad opera dell'imputato continui a

trovare per esse soluzioni differenziate nella legislazione ordinaria.

Pertanto, di fronte alle già intervenute declaratorie di

illegittimità dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2 del codice di

procedura penale nelle rispettive parti in cui escludono il diritto

dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che

l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione

tra circostanze aggravanti ed attenuanti, non può non essere

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 e

dell'art. 513 n. 2 nelle rispettive parti in cui escludono il diritto

dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che

l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di

circostanze aggravanti. Né può non essere dichiarata - ed anzi deve

esserlo a maggiore ragione - l'illegittimità costituzionale dell'art.

512 n. 2 nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia

prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze

attenuanti.

5. - Conseguentemente alla declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, cui

in ultimo si è fatto cenno, va dichiarata d'ufficio, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, nella

parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia

prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze

attenuanti.

6. - Deve, altresì, farsi luogo all'applicazione dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti dell'art. 512 n. 2 e

dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quali sostituiti in

forza, rispettivamente, dell'art. 134 e dell'art. 135 della legge 24

novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui escludono il diritto

dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che

l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di

circostanze aggravanti o della concessione di circostanze attenuanti.

Tanto più che sono gli stessi testi novellati nel 1981 a prevedere

espressamente l'appellabilità da parte dell'imputato "nel caso di

proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge

stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia

pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di

comparazione tra circostanze".

7. - Nessun problema del genere si pone, invece, nei confronti

degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale, nel

testo attualmente risultante per effetto delle sostituzioni operate

dagli artt. 3 e 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400: l'appello

dell'imputato, in caso di proscioglimento da delitto o da

contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto,

vi è previsto senza limitazioni di sorta "qualora il proscioglimento

sia pronunciato per estinzione del reato" e, quindi, fra l'altro, anche

per amnistia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del

codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in

vigore dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti

in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la

sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione

di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di

circostanze attenuanti;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del

codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in

vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte

in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la

sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione

di circostanze aggravanti;

c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2

del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in

vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte

in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la

sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della

concessione di circostanze attenuanti;

d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2

del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 134

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore

sostituzione ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400,

nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello

contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito

dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della

concessione di circostanze attenuanti;

e) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2

del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 135

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore

sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400,

nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello

contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito

dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della

concessione di circostanze attenuanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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