Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

9 maggio 1984 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da

Ippolito Francesco e Luberti Francesco, iscritta al n. 928 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 287 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza del 25 ottobre 1983 il Giudice istruttore del

Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti del

dott. Francesco Ippolito e dell'avv. Francesco Luberti, entrambi

componenti del Consiglio Superiore della magistratura, in ordine al

reato di abuso di ufficio aggravato (così modificata l'originaria

imputazione di interesse privato in atti d'ufficio), "perché fatti non

sono previsti dalla legge come reato sussistendo la causa di non

punibilità di cui all'art. 5 della legge 1981, n. 1".

Entrambi prosciolti proponevano ricorso per cassazione avverso tale

sentenza, chiedendone l'annullamento, con o senza rinvio, per

molteplici motivi; in via subordinata eccepivano, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 387, terzo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il

diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del

giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere perché

fatti non sono previsti come reato sussistendo una causa di non

punibilità".

Il Procuratore Generale concludeva richiedendo il proscioglimento

degli imputati perché il fatto non sussiste: sarebbe stato, infatti,

possibile "correggere vizi" della sentenza impugnata così da adeguare

la formula di proscioglimento alla verità processuale, donde la

"perdita di rilevanza" della questione di legittimità costituzionale.

Con ordinanza del 9 maggio 1984, la Corte di cassazione, premesso

che l'esame circa la fondatezza delle affermazioni contenute nella

sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti

integranti il reato di abuso d'ufficio, attenendo "in definitiva alla

valutazione delle prove", doveva ritenersi precluso in sede di

legittimità e che, pur tuttavia, non poteva disconoscersi "l'esigenza

in sede di impugnazione di un più approfondito riesame del merito

della sentenza", ha dichiarato rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 387,

terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la

sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere

perché il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di

non punibilità (nella specie, la causa di non punibilità specifica di

cui all'art. 32 - bis della legge 24 marzo 1958, n. 195)".

In punto di rilevanza, si osserva che l'accoglimento della

questione di legittimità costituzionale consentirebbe agli imputati di

ottenere un riesame del fatto ben più ampio di quello ammesso in sede

di legittimità (con la possibilità di conseguire un provvedimento

più favorevole); si aggiunge che la norma impugnata incide

concretamente - data la sua natura processuale - sul corso del

processo, sul compimento e sull'efficacia degli atti del medesimo,

nonché sulla sfera dei poteri e dei doveri delle parti e del giudice,

perché il giudizio non può proseguire se non viene prima identificato

il giudice competente a conoscere dell'impugnazione avverso la sentenza

istruttoria che applichi una "causa di non punibilità".

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte di

cassazione richiama la sentenza costituzionale n. 224 del 1983,

cogliendo precise analogie fra l'ipotesi ivi decisa e quella della

sentenza istruttoria, che "riconosciuta la presenza degli elementi

positivi oggettivi e soggettivi del reato, proscioglie in virtù della

presenza di una causa di giustificazione".

Dalla sentenza n. 224 del 1983, oltre che dalle sentenze n. 70 del

1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, con le quali la

Corte ha già notevolmente circoscritto limiti all'appello

dell'imputato avverso sentenze di proscioglimento per estinzione del

reato, sarebbe ricavabile il principio che "vi è violazione dei

diritti della difesa se all'imputato, prosciolto dopo un esame del

merito che ne abbia sostanzialmente accertato la responsabilità, non

è riconosciuto il diritto di appellare al fine di ottenere un completo

riesame del merito, e che vi è disparità di trattamento tra

l'imputato al quale l'appello non è consentito e il P.M. al quale

l'appello è consentito in ogni caso". Enunciato in relazione al

proscioglimento per estinzione del reato, tale principio sembrerebbe

"ugualmente se non maggiormente valido anche con riferimento ad altri

casi di proscioglimento caratterizzati da un previo riconoscimento di

colpevolezza, come appunto nei casi in cui il giudice abbia, dopo

l'esame del merito, accertato la sussistenza di tutti gli elementi di

un reato, ma si sia astenuto dal rinviare a giudizio per la presenza di

una causa di non punibilità": ipotesi che si è verificata nella

specie, dato che il giudice istruttore, dopo una complessa istruttoria,

ha ritenuto sussistente un reato diverso da quello enunciato nel

mandato di comparizione, affermando testualmente che "i comportamenti

di entrambi consiglieri... si prestano ad essere considerati, sul piano

oggettivo... come abuso di ufficio, e sul piano soggettivo, quali

rivelatori dell'intento di nuocere. Pertanto la formula decisoria...

che si attaglia alle risultanze istruttorie non può essere ampiamente

liberatoria bensì quella contemplata dall'art. 5 della legge 1981 n. 1

con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 323 cod. pen.".

In conclusione, sembrerebbe innegabile anche in casi come quello di

specie l'interesse dell'imputato ad ottenere il proscioglimento con una

formula più favorevole. Di qui il contrasto con parametri sopra

indicati conseguente alla preclusione dell'appello: infatti, la

sentenza che dichiara non doversi procedere per la presenza di una

causa di non punibilità presuppone necessariamente un esame ed una

valutazione in senso sfavorevole del merito e l'esclusione della

possibilità di proscioglimento con formula più favorevole.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 17 ottobre 1984.

Nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte di cassazione sottopone a controllo di

legittimità costituzionale l'art. 387, terzo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui esclude il

diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del

giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere perché il

fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di non

punibilità".

2. - Una puntualizzazione si rende necessaria in via preliminare,

per tenere nel debito conto le modificazioni apportate al codice di

procedura penale dalla legge 18 giugno 1955, n. 517. Se prima di tali

modificazioni in nessun caso era prevista l'appellabilità, da parte

dell'imputato, della sentenza dichiarativa di non doversi procedere

perché il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di

non punibilità, dopo di esse la situazione si è presentata in termini

sensibilmente diversi. Fra l'altro, l'art. 19 della legge n. 517 del

1955 ha innovato l'art. 387, terzo comma, del codice di procedura

penale nel senso che, "se l'imputazione riguardava un delitto o una

contravvenzione punibile con l'arresto" (limite non in discussione

nella presente sede, oltretutto per ragioni di rilevanza), "l'imputato

può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice

istruttore" non solo "quando è stato dichiarato non doversi procedere

per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale",

ma anche quando è stato dichiarato non doversi procedere "perché

trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il

fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con

provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza".

Pertanto, la questione dedotta ha per oggetto, più precisamente,

la parte in cui il comma in esame esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha

dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non

punibile perché il fatto non costituisce reato", qualora non sia stata

applicata né possa, con provvedimento successivo, essere applicata una

misura di sicurezza.

3. - Una seconda puntualizzazione concerne significati e contenuti

della formula di proscioglimento che contraddistingue le sentenze con

le quali viene dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di

persona non punibile perché il fatto non costituisce reato".

Posto che tale formula non risulta usata in modo univoco dal

legislatore, occorre distinguere la portata che essa assume nell'art.

387, terzo comma, del codice di procedura penale (come negli analoghi

artt. 399, primo comma, 512 n. 2 e 513 n. 2 dello stesso codice,

dedicati alle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento emanate da

giudici diversi dal giudice istruttore) dalla portata, più

circoscritta, che la stessa formula riveste nell'art. 378, primo comma,

del codice di procedura penale (attinente, come l'analogo art. 479,

primo comma, dello stesso codice, alla pronuncia delle sentenze di

proscioglimento), ove si parla di "persona non punibile, perché il

fatto non costituisce reato o per un'altra ragione". Dal raffronto

emerge chiaramente che quanto dall'art. 378, primo comma, viene

ricompreso nell'ambito del "non punibile per un'altra ragione" deve

ritenersi sussunto dall'art. 387, terzo comma, nel l'ambito del "non

punibile perché il fatto non costituisce reato".

Non meno significativo si rivela il raffronto con l'art. 152 del

codice di procedura penale, che, nel disciplinare in via generale la

"declaratoria di determinate cause di non punibilità", non contiene

nei suoi due commi alcun cenno alla formula "perché il fatto non

costituisce reato" (e nemmeno alla formula "perché la persona non è

imputabile", normalmente affiancata ad essa), utilizzando, invece,

entrambe le volte la formula "perché il fatto non è preveduto dalla

legge come reato", a sua volta del tutto assente tanto negli artt. 387

(399,512 e 513) quanto negli artt. 378 (e 479). Ciò ha indotto questa

Corte (sentenza n. 175 del 1971) a recepire l'interpretazione

giurisprudenziale e dottrinale che con larga prevalenza attribuisce

alla formula "perché il fatto non è preveduto dalla legge come

reato", quale utilizzata dall'art. 152, "un significato generico,

comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una qualsiasi norma

penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di quelle di

mancanza delle condizioni di imputabilità o di punibilità rispetto a

cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta

giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilità di questa, e

quindi del tutto equivalente all'altra".

Rispetto alle formule "perché il fatto non sussiste" e "perché

l'imputato non l'ha commesso", dirette a rimarcare l'una

l'insussistenza materiale del fatto storico e l'altra la totale

estraneità dell'imputato, la formula "perché il fatto non costituisce

reato" si caratterizza in quanto proscioglimento che, pur riconoscendo

la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua

riferibilità all'imputato, esclude la punibilità per la mancanza

dell'elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di

esclusione dell'antigiuridicità o di una causa di esclusione della

punibilità.

4. - Ad avviso della Corte di cassazione, il tipo di formula di

proscioglimento così individuata non può mai dirsi "ampiamente

liberatoria", qualunque sia la particolare causa che di volta in volta

ne comporti l'adozione, compresa ovviamente quella (v. in proposito

sentenza n. 148 del 1983) ravvisata nella specie dalla pronuncia

istruttoria sottoposta a ricorso: "sembra perciò innegabile

l'interesse dell'imputato ad ottenere" il proscioglimento con la più

favorevole formula "perché il fatto non sussiste" o "perché

l'imputato non l 'ha commesso". Pertanto, "la preclusione dell'appello

si risolverebbe non solo in una non giustificata disparità di

trattamento tra due parti del processo, P. M. e imputato (art. 3

Cost.), ma anche in un impedimento all'esercizio della difesa in ogni

stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, Cost.): il

tutto sulla base del principio - da questa Corte più volte enunciato

in relazione al proscioglimento per estinzione del reato - "che vi è

violazione dei diritti della difesa se all'imputato, prosciolto dopo un

esame del merito che ne abbia sostanzialmente accertato la

responsabilità, non è riconosciuto il diritto di appellare al fine di

ottenere un completo riesame del merito, e che vi è disparità di

trattamento tra l'imputato al quale l'appello non è consentito e il

P.M. al quale l'appello è consentito in ogni caso". Tale principio -

che ha, fra l'altro, comportato la declaratoria di illegittimità

costituzionale dello stesso art. 387, terzo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato

di pro porre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma

secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore,

che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o

prescrizione" (sentenza n. 224 del 1983) - sarebbe, ad avviso del

giudice a quo, ugualmente, se non maggiormente, valido riguardo ai

"casi in cui il Giudice abbia, dopo l'esame del merito, accertato la

sussistenza di tutti gli elementi di un reato, ma si sia astenuto dal

rinviare a giudizio per la presenza di una causa di non punibilità".

La questione è fondata.

5. - Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 70

del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del

1983) ed ancora di recente ribadito (sentenze n. 299 del 1985, n. 110

del 1986), le norme processuali penali che negano all'imputato il

diritto di proporre appello contro provvedimenti suscettibili di essere

appellati dal pubblico ministero violano congiuntamente gli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, quando si tratti

di provvedimenti dei quali pure l'imputato possa avere ragione di

lamentarsi: la disparità di trattamento, non potendo giustificarsi né

con "la peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata" al

pubblico ministero né con "le esigenze connesse alla corretta

amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale" (sentenze

n. 190 del 1970, n. 155 del 1974, n. 110 del 1986), "turba il

necessario equilibrio del contraddittorio ed in tal senso viola anche

il principio del diritto di difesa" (sentenza n. 224 del 1983). Da ciò

"la necessità di ristabilire la par condicio tra imputato e pubblica

accusa" (sentenze n. 62 del 1981, n. 110 del 1986), nell'ottica di "un

" equo processo " fondato, tra l'altro, sulla uguaglianza delle parti,

sulla "egalité des armes "" (sentenza n. 62 del 1981).

In particolare, l'interesse dell'imputato a dolersi anche per

motivi di merito, con conseguente diritto ad un riesame dei fatti, più

ampio di quello che può compiere il giudice di legittimità, è stato

riconosciuto nei confronti delle sentenze di proscioglimento

istruttorio per estinzione del reato a seguito di amnistia o di

prescrizione, dato che esse "possono arrecare agli imputati pregiudizi

di ordine morale e di ordine giuridico" (sentenza n. 224 del 1983).

Le stesse considerazioni e, quindi, le stesse conseguenze sarebbero

estensibili, secondo il giudice a quo, alle sentenze istruttorie di

proscioglimento "perché trattasi di persona non punibile perché il

fatto non costituisce reato", stante la loro idoneità ad arrecare

pregiudizio all'imputato.

6. - Poiché l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare è

sempre il risultato di una valutazione demandata al giudice ordinario,

e più precisamente al giudice investito dell'impugnazione, cui

compete, fra l'altro, di dichiararne l'inammissibilità "quando risulta

che l'impugnazione fu proposta da chi non vi aveva interesse" (art. 209

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 190, quarto

comma, dello stesso codice), l'avere il giudice a quo affermato

l'esistenza di un interesse dell'imputato a dolersi della formula di

proscioglimento in esame dovrebbe comportare l'illegittimità

costituzionale della norma che non consente all'imputato di proporre

nei confronti della relativa pronuncia di non doversi procedere

l'appello consentito, invece, al pubblico ministero.

Si potrebbe, anzi, affermare, in termini più generali, che, ogni

qualvolta la Corte di cassazione ritenga ammissibile il ricorso

proposto dall'imputato contro una sentenza di primo grado appellabile

soltanto dal pubblico ministero, l'implicito riconoscimento così

operato di un interesse dell'imputato a dolersi del provvedimento

assoggettato a ricorso dovrebbe comportare l'illegittimità

costituzionale della specifica norma che non estende il diritto di

appellare anche all'imputato.

Ad ulteriore conferma vi sarebbe, infine, la considerazione che,

tutte le volte in cui un provvedimento di primo grado soltanto

ricorribile per cassazione da parte dell'imputato sia

contemporaneamente appellato dal pubblico ministero, il ricorso

dell'imputato si intende convertito in appello, non potendosi di certo

escludere l'interesse all'appello, una volta riconosciuto l'interesse a

proporre il ricorso per cassazione e, quindi, ad impugnare.

L'ordinanza di rimessione non si è, peraltro, limitata ad

affermare l'esistenza di un interesse dell'imputato a proporre appello

contro la sentenza di proscioglimento "perché il fatto non costituisce

reato", ma ne ha dato motivazione, ravvisando tale interesse nella

possibilità di ottenere il proscioglimento con "una formula più

favorevole" - quale, appunto, quella "perché il fatto non sussiste" o

quella "perché l'imputato non l'ha commesso" - in grado di escludere

la sussistenza materiale del fatto storico o la sua riferibilità

all'imputato.

7. - Tutto ciò trova larga eco nella giurisprudenza di questa

Corte: dalla più generale affermazione che la gerarchia delle formule

di proscioglimento è una gerarchia "da determinare in considerazione

dell'interesse dell'imputato a venire assolto con l'impiego di quella

fra esse che risulti produttiva degli effetti per lui meno

pregiudizievoli" (sentenza n. 175 del 1971) alla più specifica

constatazione che "in tutte" le ipotesi di proscioglimento - "escluse

le pronunce emesse perché il fatto non sussiste o non è stato

commesso dal prevenuto", le uniche per cui manca ogni interesse ad

impugnare - il legislatore "attribuisce all'imputato un fatto, o non

esclude l'attribuzione di un fatto, che può non costituire reato ma

tuttavia essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o

comunque dalla coscienza sociale" (sentenza n. 151 del 1967).

Proprio sulla base del rilievo che in tali casi il proscioglimento

istruttorio "può ferire la dignità del cittadino allo stesso modo

d'una pronuncia di rinvio a giudizio", per giunta escludendo,

diversamente da quest'ultima, "una seconda fase nella quale, entro lo

stesso grado del giudizio, si possa porre immediato rimedio a quel

male", la sentenza da ultimo richiamata (in proposito v. anche sentenza

n. 224 del 1983) era pervenuta a dichiarare l'illegittimità

costituzionale dell'art. 376 del codice di procedura penale, nonché,

ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale degli artt. 395, quarto comma, e 398, terzo comma, dello

stesso codice, nelle rispettive parti in cui non si "prevede la

contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del

proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste

o non sia stato commesso dall'imputato", l'unica "appagante l'interesse

morale dell'imputato" (sentenza n. 5 del 1975). Come è stato

efficacemente rimarcato anche in dottrina, soltanto nei casi di

proscioglimento con formula pienamente liberatoria in fatto si potrebbe

essere sicuri della mancanza di ogni pregiudizio (attuale o potenziale)

per il prosciolto.

8. - Si deve, quindi, concludere nel senso dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di

proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia

dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non

punibile perché il fatto non costituisce reato", qualora non sia stata

applicata né possa, con provvedimento successivo, essere applicata una

misura di sicurezza.

La conseguente equiparazione, ai fini dell'appellabilità anche da

parte dell'imputato, di tutte le sentenze istruttorie pronunciate con

la formula "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto

non costituisce reato", sia stata o no applicata e possa o no, con

provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza,

così superando la distinzione introdotta dall'art. 19 della legge 18

giugno 1955, n. 517 (v. punto 2), richiama alla memoria le prime

iniziative parlamentari per l'aggiornamento del codice di procedura

penale (proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone, Riccio,

Bellavista ed Amatucci, annunziata il 13 marzo 1952, n. 2258 della

legislatura; proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone, Riccio

ed Amatucci, annunziata il 25 luglio 1953, n. 30 della II legislatura,

poi trasfusa, per la parte che qui interessa, nel disegno governativo

n. 3008, approvato all'unanimità in sede legislativa dalla 3ª

commissione della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953,

secondo il testo coordinato da un apposito comitato e concordato con il

Governo). Tali iniziative avevano, infatti, perseguito la sostituzione

dell'originario art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale

nel senso di stabilire, fra l'altro, che "l'imputato può appellare

alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore...

quando è stato dichiarato non doversi procedere perché trattasi... di

persona non punibile perché il fatto non costituisce

reato".

Il condizionamento di tale disposto alla concomitante applicazione

o alla successiva applicabilità di una misura di sicurezza fu

successivamente inserito (v. disegno di legge presentato dal Ministro

di grazia e giustizia De Pietro alla Camera dei deputati nella seduta

del 3 agosto 1954, n. 1121 della II legislatura) per la dichiarata

preoccupazione di evitare "eventuali ripercussioni sfavorevoli sui

diritti dei terzi": una preoccupazione ormai comunque superata dalle

pronunce di illegittimità costituzionale contenute nelle sentenze n.

55 del 1971, n. 99 del 1973 e n. 165 del 1975.

9. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

387, terzo comma, del codice di procedura penale nei termini dei quali

si è detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, quale

sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955,

n. 517, e poi ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400,

nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 387, terzo comma,

del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il diritto di

appellare contro la sentenza istruttoria del pretore che abbia

dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non

punibile perché il fatto non costituisce reato" soltanto "se è stata

applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una

misura di sicurezza".

10. - Occorre, altresì, far luogo all'applicazione dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87: A) nei confronti dell'art. 512 n. 2

del codice di procedura penale, quale sostituito dapprima ad opera

dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art.

134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art.

3 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nella parte in cui, del tutto

analogamente all'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale,

riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del

pretore che al termine del giudizio l'abbia prosciolto "perché si

tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato"

soltanto "se è stata applicata o può, con provvedimento successivo,

essere applicata una misura di sicurezza".

B) nei confronti dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale,

quale sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno

1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ed infine ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n.

400, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 387, terzo

comma, del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il

diritto di appellare contro la sentenza del tribunale o della corte di

assise che l'abbia prosciolto con la formula "perché si tratta di

persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" soltanto

"se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere

applicata una misura di sicurezza".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo

comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera

dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), nella parte in cui

riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la

sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi

procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto

non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata

applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una

misura di sicurezza;

b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito dapprima ad

opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui

riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la

sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere

"perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non

costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata

applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una

misura di sicurezza;

c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2

del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera

dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art.

134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art.

3 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce

all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del

pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non

punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle

ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con procedimento

successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2

del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera

dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art.

135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art.

4 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce

all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del

tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto "perché si

tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato"

limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con

provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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