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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

Testo in vigore dal 7 dicembre 2005 al 30 novembre 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 393/2006

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 2006

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè". La norma, che dispone la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento, introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., poichè la scelta di individuare nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 non è assistita da ragionevolezza: infatti, la dichiarazione di apertura del dibattimento non è idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen.. > >- Sulla locuzione "disposizioni più favorevoli al reo" v. citate, sentenze n. 455 e n. 85/1998, ordinanze n. 317/2000, n. 288 e n. 51/1999, n. 219/1997, n. 294 e n. 137/1996. > >- Sulla natura sostanziale della prescrizione v., citata, sentenza n. 275/1990. > >- Sull'interesse che viene perseguito attraverso la prescrizione v., citate, sentenze n. 254/1985 e n. 202/1971, ordinanza n. 337/1999. > >- Sulla forza giuridica riconosciuta dalla Corte alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona v., citate, sentenze n. 270/1999, n. 109/1997, n. 168/1994, n. 62/1992; in particolare, sul Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, v, citata, sentenza n. 15/1996. > >- Sugli interessi a favore dei quali può essere sacrificato l'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior v. citate, sentenze n. 24/2004, n. 10/1997, n. 353 e n. 171/1996, n. 218 e n. 54/1993. > >- Sui diversi fini in vista dei quali la Corte ha attribuito rilievo al momento dell'apertura del dibattimento v., citate, ordinanze n. 230/2005 e n. 970/1988.

    Art. 10 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Ordinanza n. 234/2018

    Questione inammissibile
    7 dicembre 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per una molteplicità di ragioni, talune delle quali già decise con la sentenza n. 143 del 2018, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Imperia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile - degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012 e dalla legge n. 103 del 2017. L'ordinanza di rimessione si basa sul presupposto che la disciplina censurata, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione i reati sessuali nei confronti di minori, sia sempre, in linea generale e astratta, più favorevole rispetto a quella precedente, mentre una comparazione tra le due normative dovrebbe effettuarsi in concreto, tenendo conto tra l'altro degli effetti del bilanciamento delle circostanze, degli atti interruttivi e della continuazione, cosicché l'accoglimento delle questioni non consentirebbe di per sé di rimuovere il vulnus costituzionale lamentato. Inoltre, per soddisfare l'obiettivo imposto dai vincoli europei di rendere possibile il perseguimento dei reati di cui trattasi dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, occorrerebbe una rimodulazione della disciplina della prescrizione che potrebbe atteggiarsi in plurimi modi alternativi, attraverso soluzioni messe in atto dal legislatore nelle riforme che sono succedute alla legge n. 251 del 2005, ma che, in considerazione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, non sono applicabili a fatti pregressi rispetto alla loro entrata in vigore. Infine, l'intervento manipolativo richiesto risulterebbe del tutto disomogeneo rispetto alla ratio della disciplina transitoria - prevista dall'10 della legge n. 251 del 2005, di cui si chiede l'estensione - che intende regolare gli effetti nel tempo della nuova normativa, anche allo scopo di salvaguardare l'attività processuale già svolta, mentre non prevede esclusioni o esenzioni per settori o per determinate categorie di reati. ( Precedente citato: sentenza n. 143 del 2018 ). In considerazione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, si applica ad esso il fondamentale principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

    Art. 6 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione · Art. 10 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2012

    Questione inammissibile
    18 aprile 2012

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, con la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia) - dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Entrambe le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta, omettendo, in particolare, entrambe di indicare se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e, quanto alla seconda ordinanza di rimessione, anche il reato per il quale si procede: tali insufficienze nella descrizione delle fattispecie - non emendabili mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione - si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza delle medesime.

    Art. 10 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione · Art. 117 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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