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Penale
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
- Aggiornato al
- 30 novembre 2006
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- 10
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 62-bis -…
- Art. 2Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: "da uno a sei anni e con…
- Art. 3Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Le…
- Art. 4L'articolo 99 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 99 - (Recidiva). - Chi…
- Art. 5All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Fermi…
- Art. 6L'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 157 - (Prescrizione…
- Art. 7Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art…
- Art. 8Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9…
- Art. 9All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e' sostituito dal seguente…
- Art. 10La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
