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Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennita' di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

  • a)fino a 3 chilometri, lire 300;
  • b)fino a 5 chilometri, lire 400;
  • c)fino a 10 chilometri, lire 700;
  • d)fino a 15 chilometri, lire 1.000;
  • e)fino a 20 chilometri, lire 1.300; oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di lire 300.1 La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, e' effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima localita' e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di piu' persone, e' dovuta una sola indennita' di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti. Il Ministro per la grazia e giustizia puo', con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennita' di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979

1

Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi: a) fino a 3 chilometri L. 800; b) fino a 5 chilometri L. 1.000; c) fino a 10 chilometri L. 1.800; d) fino a 15 chilometri L. 2.600; e) fino a 20 chilometri L. 3.200. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista dalla lettera e) e' aumentata di L. 800".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1979 al 1 gennaio 1984

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1973

1973oggi
  1. 1 maggio 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
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  3. 1 aprile 2022 — 1 maggio 2024per 2 anni
  4. 1 luglio 2020 — 1 aprile 2022per un anno
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  6. 1 aprile 2014 — 1 maggio 2018per 4 anni
  7. 1 maggio 2012 — 1 aprile 2014per un anno
  8. 1 giugno 2010 — 1 maggio 2012per un anno
  9. 1 maggio 2008 — 1 giugno 2010per 2 anni
  10. 1 aprile 2006 — 1 maggio 2008per 2 anni
  11. 1 marzo 2004 — 1 aprile 2006per 2 anni
  12. 1 aprile 1998 — 1 marzo 2004per 6 anni
  13. 1 febbraio 1996 — 1 aprile 1998per 2 anni
  14. 1 febbraio 1994 — 1 febbraio 1996per 2 anni
  15. 1 gennaio 1992 — 1 febbraio 1994per 2 anni
  16. 1 gennaio 1990 — 1 gennaio 1992per 2 anni
  17. 1 gennaio 1988 — 1 gennaio 1990per 2 anni
  18. 1 gennaio 1984 — 1 gennaio 1988per 4 anni
  19. 19 ottobre 1979 — 1 gennaio 1984per 4 anni
  20. 30 giugno 1973 — 19 ottobre 1979testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1979

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1973 al 19 ottobre 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979

    Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi: a) fino a 3 chilometri L. 800; b) fino a 5 chilometri L. 1.000; c) fino a 10 chilometri L. 1.800; d) fino a 15 chilometri L. 2.600; e) fino a 20 chilometri L. 3.200. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista dalla lettera e) e' aumentata di L. 800".

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art8 · fonte del testo

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