L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

  • a)fino a sei chilometri: lire 1.500;
  • b)fino a dodici chilometri: lire 2.800;
  • c)fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
  • d)oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire 800. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 del presente decreto. Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennita' di trasferta potra' essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente".

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;407~art1 · fonte del testo

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