Art. 9 — Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali

E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza. La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennita' spetta all'ufficiale giudiziario per tale attivita' oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge. La consegna e' effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna. I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto. Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali e' vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilita'.

Testo vigente dal 30 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art9 · fonte del testo

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