Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 un compenso di lire 35 a chilometro. Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate. Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle amministrazioni dello Stato. Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate. La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in citta'. Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art5 · fonte del testo

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