Art. 2
L'articolo 304 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)nel comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.";
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.";
- c)nel comma 5, le parole: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,". (( 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole:" in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi " sono inserite le seguenti: " o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 "))
Testo vigente dal 8 giugno 2000
