Art. 2-novies
Art. 2-nonies. (( 1. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo". 2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato". 3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: "al giudizio" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione". 4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto il seguente periodo: "Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio")).
Testo vigente dal 8 giugno 2000
