(( All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: "3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti". All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)". 2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)")) (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4)). (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4)). All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice (( dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono)) le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.". All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.". Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi".

Testo vigente dal 21 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2000 al 21 gennaio 2001. 281 parole tolte, 161 parole aggiunte.

tolto: Nell'articolo 303aggiunto: All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il tolto: comma 1, e' inserito aggiunto: numero 3) e' aggiunto il seguente: "tolto: 1-bis Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.". Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonche' degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non puo' in ogni caso superare i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.". Nell'articolo 305, comma 2aggiunto: 3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti". All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, aggiunto: dopo le parole: "tolto: Nel corso delle indagini preliminari," sono sostituite dalleaggiunto: sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: "tolto: In ogni stato e grado del procedimento". Nell'articolo 305aggiunto: , salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)". 2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo tolto: il comma 2, e' inserito il seguente: "3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non puo' essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b aggiunto: le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) tolto: del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si riducono rispettivamente della meta' del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non puo' essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia gia' stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado."aggiunto: " COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal … dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, tolto: salvo che siano venute meno aggiunto: solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.". All'articolo 307 del codice di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari