(( All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: "3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti". All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)". 2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)")) (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4)). (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4)). All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice (( dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono)) le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.". All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.". Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi".
Testo vigente dal 21 gennaio 2001
