E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio ed usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonche' qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

  • a)di piombo, zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
  • b)stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
  • c)rivestiti internamente con strati vetrificati verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
  • d)saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purche' le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilita' da parte della lega saldante;
  • e)costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
  • f)di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori ed odori che modifichino sfavorevolmente le proprieta' organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari. Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le predette disposizioni si applicano altresi' ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonche' ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777

5

Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari".

Testo vigente dal 29 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1963 al 29 ottobre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777

    Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari