Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1,

18, comma 2 e 29, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109

(Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti

l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti

alimentari), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1996 dal

pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Pucar Milenco ed

altro, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di due

soggetti, imputati della contravvenzione di cui all'art. 13 della

legge 30 aprile 1962, n. 283 - per avere, nella qualità di legali

rappresentanti di ditte commerciali, posto in vendita e pubblicizzato

yogurt con la denominazione di "biologico", in modo da indurre in

errore gli acquirenti circa la natura, la sostanza e la qualità del

prodotto - il pretore di Udine, con ordinanza del 15 aprile 1996, ha

sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 18, comma 2, e

29, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle

direttive 89/395/ CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la

presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), "nella parte

in cui abrogano parzialmente l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n.

283, in contrasto con l'art. 2, punto d) (recte: primo comma, lettera

d)), della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

che, accertata la materialità dei fatti contestati, il giudice a

quo dubita della vigenza della norma incriminatrice (art. 13 cit.),

dal momento che il decreto legislativo n. 109 del 1992 avrebbe

introdotto una fattispecie di illecito amministrativo (artt. 2, comma

1, e 18, comma 2) che appare quasi perfettamente sovrapponibile alla

fattispecie sanzionata penalmente dall'art. 13 in esame, mentre ha

abrogato tutte le disposizioni precedentemente vigenti in materia di

etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

(art. 29, comma 2), con la conseguenza che il contestato reato

dovrebbe essere ormai depenalizzato;

che pertanto le norme impugnate, avendo determinato

l'abrogazione implicita per incompatibilità della fattispecie

contravvenzionale di cui all'art. 13 della legge n. 283 del 1962, si

porrebbero in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, perché

inosservanti della legge 29 dicembre 1990, n. 428 che, nel conferire

delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie, all'art.

2, comma 1, lettera d), autorizza l'introduzione di sanzioni

amministrative e penali, fatte comunque salve le norme penali

vigenti, tra le quali va ricompreso anche l'art. 13 della legge del

1962;

Considerato che la stessa questione, riferita agli artt. 18, comma

2, e 29, secondo comma del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, è stata

già esaminata da questa Corte e ritenuta inammissibile con la

sentenza n. 356 del 1996, in primo luogo perché alla ricostruzione

normativa effettuata dal giudice rimettente "è possibile

contrapporne un'altra che conduce ad esiti opposti e cioè alla

perdurante vigenza della norma penale ... con argomenti almeno

altrettanto plausibili", essendo ipotizzabile un concorso tra

illeciti (penale e amministrativo) con il cumulo delle sanzioni;

che, d'altra parte, è possibile sostenere che la clausola di

salvaguardia con cui si apre l'art. 18 ("Salvo che il fatto

costituisca reato") si riferisce "non solo alle ipotesi indicate al

primo comma, ma a tutte quelle previste in tale articolo" (di cui è

impugnato solo il secondo comma), rispondendo inoltre tale

interpretazione ai principi della delega;

che anche l'art. 9 della legge n. 689 del 1981, dopo aver

affermato al primo comma il principio di specialità nella

concorrenza tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono

sanzioni amministrative, al terzo comma fa salve le norme penali

della legge n. 283 del 1962, tra cui l'art. 13;

che, pertanto, è ingiustificata la richiesta pronuncia di

incostituzionalità, quando è possibile dare delle norme denunciate

una interpretazione secundum constitutionem, risolvendosi altrimenti

la questione di legittimità costituzionale in "un improprio

tentativo di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di

una interpretazione contro un'altra interpretazione", attività

questa rimessa al giudice che deve applicare le norme;

che le medesime considerazioni valgono anche in relazione

all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1992, che è

un'altra delle norme ora impugnate (mentre non formava oggetto della

questione di legittimità costituzionale decisa con la ricordata

sentenza n. 356 del 1996), e ciò in quanto essa è norma meramente

definitoria della fattispecie di illecito punita con sanzione

amministrativa;

che, in conclusione, la questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 18, comma 2 e 29,

comma 2, del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle

direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la

presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sollevata,

in riferimento all'articolo 76 della Costituzione e in relazione

all'articolo 2, primo comma, lettera d), della legge 29 dicembre

1990, n. 428, dal pretore di Udine con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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