In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 10 marzo 1997, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1997, n. 121
2Il D.L. 10 marzo 1997, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1997, n. 121, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, e' differito al 31 ottobre 1997 per tutti gli organi cui si riferisce il citato articolo 3."
Testo vigente dal 11 maggio 1997
