Art. 9 — Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica
In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari. Per l'attivita' da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
Testo vigente dal 27 luglio 1996
