Al fine di collegare l'entita' delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalle singole universita', le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. ((Per l'anno accademico 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potra' subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le universita' provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza)). Per l'anno accademico 1995-1996 e' mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

Testo vigente dal 13 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1996 al 13 novembre 1996. 2 parole tolte, 73 parole aggiunte.

Al fine di collegare l'entita' delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati tolto: dalla aggiunto: dalle singole universita', le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge … 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico aggiunto: 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potra' subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le universita' provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza. Per l'anno accademico 1995-1996 e' mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 … per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello tolto: stato aggiunto: Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;475~art2 · fonte del testo

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