Al fine di collegare l'entita' delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalle singole universita', le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. ((Per l'anno accademico 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potra' subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le universita' provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza)). Per l'anno accademico 1995-1996 e' mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.
Testo vigente dal 13 novembre 1996
