Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (25G00172)
- Art. 1 — Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL
- Art. 1-bis — Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4 — Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
- Art. 5 — Interventi in materia di prevenzione e di formazione
- Art. 6 — Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
- Art. 7 — Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
- Art. 8 — Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
- Art. 9
- Art. 10 — Disposizioni in materia di norme UNI
- Art. 11 — Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL
- Art. 12 — Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL
- Art. 13 — Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 14 — Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa
- Art. 14-bis — Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
- Art. 15 — Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
- Art. 16
- Art. 17 — Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
- Art. 18 — Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Art. 19 — Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Art. 20 — Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
- Art. 20-bis — Clausola di salvaguardia
- Art. 21 — Entrata in vigore