Art. 19 — Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 701, le parole: «con durata non superiore al 31 ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro»;
  • b)dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti: «701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' autorizzata, limitatamente alle unita' indicate nella tabella di cui all'((allegato G-bis alla presente legge)) e nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto. 701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 e' consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facolta' assunzionali. 701-quater. Al fine di valorizzare le professionalita' acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita' di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. 701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. 701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.». ((Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G e' inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto)). All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il secondo periodo e' soppresso.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025. 4 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… della presente disposizione, e' autorizzata, limitatamente alle unita' indicate nella tabella di cui all'allegato tolto: 1 al presente decreto aggiunto: G-bis alla presente legge e nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima … a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.»aggiunto: . Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G e' inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il secondo periodo e' soppresso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-31;159~art19 · fonte del testo

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