Art. 1 — Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, (( l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL))), a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del ((presente decreto)). Sono escluse dal riconoscimento ((del beneficio)) di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorita' giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalita' informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione ((dal beneficio)). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ((...)) si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del ((bilancio dell'INAIL)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
