Art. 15 — Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con piu' di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonche' i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese. ((Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni gia' elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi gia' attuati)). Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e ((finanziarie)) previste a legislazione vigente.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
