Art. 17 — Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((,)) che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva»;
- b)all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalita' e utilita', anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute";. 1
- c)all'articolo 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»;
- d)all'articolo 41:
- 1)al comma 2, dopo la lettera e-ter) e' aggiunta la seguente: «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi ((sotto l'effetto)) delle predette sostanze, per le attivita' lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di ((alcol)) e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;
- 2)al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b), d), ((e-ter) ed e-quater)";))
- e)((all'articolo 51)), dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: «3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralita' ((...)) possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.». Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 2025, n. 198
1La L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "alla lettera b), capoverso a-bis), le parole: «Ministero della salute".» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute";»".
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
