Attivita' di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione ((delle aziende sanitarie locali)) in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attivita' di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attivita' svolta dai ((servizi per la prevenzione e la sicurezza)) negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre ((tipologie di lavoro flessibile e di risorse)) strumentali, nonche' ad attivita' di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento ((della salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalita' indicate al primo periodo ((del presente comma)), al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza ((dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro)), quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7. 6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare ((...)) possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025. 6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalita' coerenti con le attivita' di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.». All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale sanitario».

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025. 9 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Attivita' di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione tolto: territoriali del Servizio sanitario nazionale aggiunto: delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro All'articolo 13 del … epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attivita' svolta dai servizi tolto: di prevenzione e aggiunto: per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro tolto: flessibili, aggiunto: flessibile e di risorse strumentali, nonche' ad attivita' di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e aggiunto: della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. … finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalita' indicate al primo periodo aggiunto: del presente comma, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza aggiunto: dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti … introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuaretolto: ,aggiunto: ... possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-31;159~art16 · fonte del testo

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