Art. 11-ter — Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici
Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al quarto periodo:
- 1)dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", gia' disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,";
- 2)le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";
- 3)dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
- 4)le parole: "nonche' degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica" sono soppresse;
- b)al settimo periodo:
- 1)dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ", gia' disponibili o che si rendano disponibili,";
- 2)le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";
- c)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei lavori". Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite dalle seguenti: "comma 161".
Testo vigente dal 13 agosto 2017
