Art. 8-bis — Misure urgenti in materia di edilizia scolastica
((Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.)) ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.)) ((Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito)).
Testo vigente dal 14 maggio 2025
