Art. 37 — Proroga di termini in materia di istruzione
All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011". E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "2010-2011". Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 4, comma 1, la parola: "105" e' sostituita dalla seguente: "100";
- b)all'articolo 4, comma 2, le parole: "80" e: "25" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "90" e: "10";
- c)all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "10" e la lettera c) e' abrogata;
- d)all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato";
- e)all'articolo 5, comma 1, le parole: "scolastica statale o paritaria" sono soppresse. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestivita' degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il (( 31 dicembre 2010)).
Testo vigente dal 28 febbraio 2010
