Art. 5 — Proroga di termini in materia di istruzione e merito

All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025». All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025». Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: «2023/2024 e 2024/2025», sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, e' prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalita' di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
  • b)al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
  • c)al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027". Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonche' le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che definisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al ((31 dicembre 2026)). Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Sono prorogate fino all'anno scolastico 2026/2027 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2026.

Testo vigente dal 1 marzo 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2025 al 1 marzo 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 dicembre tolto: 2025 aggiunto: 2026. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art5 · fonte del testo

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