Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A nei termini e con le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo ((,)) del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalita' di cui al comma 3. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operativita' del servizio di liquidita', nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresi' le risorse ((rivenienti)) dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalita' definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022. L'Autorita' di regolazione per energia ((,)) reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalita' secondo cui ((sono oggetto)) di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonche' agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ne' ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri piu' elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

Testo vigente dal 19 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2026 al 19 aprile 2026. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodoaggiunto: , del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalita' di cui al … le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresi' le risorse tolto: rinvenienti aggiunto: rivenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i … e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022. L'Autorita' di regolazione per energiaaggiunto: , reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalita' secondo cui tolto: siano aggiunto: sono oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-20;21~art9 · fonte del testo

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