Art. 8 — Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50
[1]Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge ((17 maggio 2022)), n. 50
[2]1. All'articolo 5-bis del decreto-legge ((17 maggio 2022)), n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((15 ottobre 2024))»;
- b)((al comma 4,)) primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((10 dicembre 2024))». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo ((,)) pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Testo vigente dal 17 dicembre 2023
