Art. 1-sexies — Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio del fornitore
((Al fine di garantire la libera scelta dei clienti finali di energia e assicurare la trasparenza delle condizioni economiche sottoscritte, le informazioni acquisite nell'ambito del processo di cambio del fornitore, gestito tramite il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono utilizzate esclusivamente per finalita' tecniche connesse all'esecuzione del medesimo processo.)) ((Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, con propria deliberazione, all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un accordo quadro per la regolamentazione delle procedure di cambio del fornitore coerente con le disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di neutralita', trasparenza e tutela della concorrenza. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati)).
Testo vigente dal 19 aprile 2026
