Art. 2-bis — Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce
Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli ((ovvero altre scritte o immagini)) che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca piu' grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Testo vigente dal 22 ottobre 2014
