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Miscellanea
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))
- Aggiornato al
- 15 giugno 2019
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
- Art. 2Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 2-bisDivieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce
- Art. 2-terNorme sul personale addetto agli impianti sportivi
- Art. 3Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 3-bisAggravante del reato di danneggiamento
- Art. 4Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 5Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti
- Art. 6Misure di prevenzione
- Art. 7Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
- Art. 8Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 9Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
- Art. 10Adeguamento degli impianti
- Art. 11Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
- Art. 11-bisIniziative per promuovere i valori dello sport
- Art. 11-terRilascio di biglietti gratuiti per i minori
- Art. 11-quaterEstensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori
- Art. 11-quinquiesModifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
- Art. 11-sexiesModifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo
- Art. 12Entrata in vigore
