Art. 1 — Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni

Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti: "1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate ((anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni)) per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di ((manifestazioni sportive)), o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono ((manifestazioni sportive)) specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle ((manifestazioni)) medesime. 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere ((, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato,)) di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le ((manifestazioni)) per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";
  • b)dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente: "2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
  • c)i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti: "3. ((La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura.)) Il pubblico ministero, ((se ritiene che sussistano i)) presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero ((con decreto motivato)) non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con ((la reclusione)) da tre a diciotto mesi ((o con la multa fino a lire tre milioni.)) Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice ((...)). 7. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 19 OTTOBRE 2001, N. 377))";
  • d)dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.";
  • e)al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza" sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.";
  • f)dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: (("1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale.)) 1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto ((...)) di cui all'articolo 6, ((comma 1.)) 1-quater. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 19 OTTOBRE 2001, N. 377))";
  • g)dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: "Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di ((manifestazioni sportive)) durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.". (( Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive". ))

Testo vigente dal 21 ottobre 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 454/2002

    Altra decisione
    12 novembre 2002

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini alla luce della sopravvenuta modificazione della disposizione impugnata - avvenuta, peraltro, nel senso auspicato dal rimettente stesso - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (quale modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336), censurato, per violazione degli artt. 31 e 136 della Costituzione, in quanto non attribuisce al tribunale dei minorenni la competenza alla convalida dei provvedimenti emessi dal questore a carico di minori, autori di violenze nel corso di competizioni sportive.

    Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 1 Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di ((manifestazioni)) sportive · Art. 31 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2001 al 21 ottobre 2001. 263 parole tolte, 151 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti: "1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate aggiunto: anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della … ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di tolto: competizioni agonistiche aggiunto: manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tolto: competizioni agonistiche aggiunto: manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle tolto: competizioni aggiunto: manifestazioni medesime. 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivereaggiunto: , tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando … o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le tolto: competizioni aggiunto: manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti: "3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima tolto: competizione aggiunto: manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' aggiunto: immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale tolto: competente delaggiunto: , o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene tolto: la sussistenza dei aggiunto: che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento … le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero aggiunto: con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il … Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con tolto: l'arresto aggiunto: la reclusione da tre a diciotto mesi aggiunto: o con la multa fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 … penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codicetolto: , prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anniaggiunto: .... 7. tolto: Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. aggiunto: CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 19 OTTOBRE 2001, N. 377";

d) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche)tolto: . - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, tolto: comunque idonei a recare offesa alla persona aggiunto: in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono tolto: competizioni agonistiche aggiunto: manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle tolto: competizioni aggiunto: manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono tolto: competizioni agonistiche aggiunto: manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto tolto: ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumita' o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle tolto: competizioni aggiunto: manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punitoaggiunto: , se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. tolto: 3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di tolto: competizioni agonistiche, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli aggiunto: manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penaleaggiunto: , e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, tolto: la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, puo' comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore aggiunto: si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale. 1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto tolto: e alla prescrizioneaggiunto: ... di cui all'articolo 6, tolto: commi 1 e 2 aggiunto: comma 1. 1-quater. tolto: Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7. aggiunto: CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 19 OTTOBRE 2001, N. 377";

… presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di tolto: competizioni agonistiche aggiunto: manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.aggiunto: ". Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-08-20;336~art1 · fonte del testo

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