Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))
- Art. 1 — Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
- Art. 2 — Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 2-bis — Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce
- Art. 2-ter — Norme sul personale addetto agli impianti sportivi
- Art. 3 — Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 3-bis — Aggravante del reato di danneggiamento
- Art. 4 — Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 5 — Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti
- Art. 6 — Misure di prevenzione
- Art. 7 — Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
- Art. 8 — Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
- Art. 9 — Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
- Art. 10 — Adeguamento degli impianti
- Art. 11 — Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
- Art. 11-bis — Iniziative per promuovere i valori dello sport
- Art. 11-ter — Rilascio di biglietti gratuiti per i minori
- Art. 11-quater — Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori
- Art. 11-quinquies — Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
- Art. 11-sexies — Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo
- Art. 12 — Entrata in vigore