Art. 6-bis — Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive

(( Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone. )) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito (( con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica)).

Testo vigente dal 6 aprile 2007

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2005 al 6 aprile 2007. 81 parole tolte, 122 parole aggiunte.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque tolto: lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone,aggiunto: , nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportivetolto: , ovvero in quelli interessati alla sosta, al transitoaggiunto: , o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime aggiunto: o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da tolto: sei mesi a tre aggiunto: uno a quattro anni. La pena tolto: eaumentata aggiunto: e' aumentata se dal fatto deriva un tolto: danno alle persone aggiunto: ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva tolto: il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva aggiunto: un danno alle persone. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui … dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punitotolto: , se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino tolto: a 6 mesi o aggiunto: ad un anno e con l'ammenda da tolto: lire trecentomila a lire due milioni aggiunto: 1.000 euro a 5.000 euro. La pena tolto: edella reclusione da un mese a tre anni e sei mesi aggiunto: e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva tolto: il mancato regolare inizio, la sospensione, aggiunto: un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la tolto: cancellazione della manifestazione sportiva aggiunto: sospensione definitiva della competizione calcistica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art6bis · fonte del testo

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