Art. 2 — Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura
All'articolo 5-bis ((, comma 1,)) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro" sono soppresse. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.
Testo vigente dal 8 dicembre 2021
