Art. 19-quinquies — Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi
Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.
Testo vigente dal 25 dicembre 2020
