Art. 33 — Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi
Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ((fino al 31 dicembre 2022)), per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. ((2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella tabella C allegata al presente decreto)) Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((fino al 31 dicembre 2022)), incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attivita', per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi e' riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. ((5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' riportata nella tabella D allegata al presente decreto)) Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro ((per ciascuno degli anni 2021 e 2022)) destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
