All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
  • b)all'articolo 3:
  • 1)al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
  • 2)al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
  • c)all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021". ((3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021")) Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecitta', l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e' prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, le societa' direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti di capitale ((; lo statuto)) della societa' e' adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo' assumere la forma giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. (( Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi". 4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli organismi medesimi)) All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a ((1 milione)) di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Testo vigente dal 2 marzo 2021

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2020 al 2 marzo 2021. 2 parole tolte, 243 parole aggiunte.

c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021". aggiunto: 3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine … e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti di capitale tolto: eaggiunto: ; lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci … limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. aggiunto: Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi". 4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli organismi medesimi All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si … in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 tolto: milioni aggiunto: milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art7 · fonte del testo

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