Art. 37-ter — Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla voce n. 8, le parole: ", comma 1," sono soppresse;
- b)dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti: "16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ((...)) 16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ((...)) 16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ((...))". Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Testo vigente dal 22 ottobre 2020
