Art. 22 — Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19
All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- b)al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». All'articolo 35 ((, comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((alla lettera a))), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
- b)((alla lettera b))), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
- c)((dopo la lettera b) sono aggiunte)) le seguenti: «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
- b-ter)dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.».
Testo vigente dal 28 febbraio 2023
